Il Consiglio dei Ministri licenzia la versione definitiva del contratto a tutele crescenti, apportando alcune modifiche alla versione precedentemente pubblicata.
Una delle novità, introdotte dal nuovo testo, è l’applicazione delle nuove tutele anche in caso di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, di un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
A detta del Ministro del Lavoro, il decreto entrerà in vigore il 1° marzo 2015 (per cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per sabato 28 febbraio 2015)
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Il 1° Giugno 2013 scadrà la validità della autocertificazione e tutte le aziende dovranno provvedere all’elaborazione del DVR. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpretando la legge 228 del 24/12/2012 con una nota del 31 Gennaio 2013, ha precisato che, per le aziende fino a 10 dipendenti, la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi tramite autocertificazione termina il 31 Maggio 2013.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento (DVR) è un obbligo per il Datore di Lavoro, e deve essere preparata dallo stesso, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e con Il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La redazione del DVR deve avere contenuti conformi a quanto stabilito dall’ art 28 comma 2 del D.Lgs 81/08 e deve comprendere la valutazione di rischi particolari, quali la valutazione rischio stress, lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi alla differenza di genere, di età, alla provenienza da altri Paesi.
Lo Studio Cirasola si propone di assistere le imprese per la redazione di tale documento; compilando il seguente modulo è possibile ricevere un preventivo gratuito.